Archivi del mese: settembre 2022

Camera Arbitrale

Il funzionamento della Camera Arbitrale è improntato alla massima semplicità e snellezza.

 

 

Regolamento della Camera Arbitrale di Ciriè

Promossa dall’Associazione Avvocati di Ciriè e delle Valli di Lanzo

I – Disposizioni generali

Art.1 – Ambito di Applicazione del presente regolamento

• Il presente regolamento di applica a tutti gli arbitrati per i quali le parti nel compromesso o nella clausola compromissoria abbiano fatto riferimento al Regolamento Arbitrale dell'Associazione Avvocati di Ciriè e Valli di Lanzo.

• Il presente regolamento si applica altresì a tutti gli arbitrati per i quali le parti abbiano richiesto la nomina dell’arbitro agli organi dell’Associazione Avvocati di Ciriè e Valli di Lanzo.

• Le modifiche al presente regolamento possono essere stabilite dall’Associazione in qualsiasi momento e senza preavviso e saranno efficaci dalla data della loro pubblicazione su piattaforma informatica. Ad ogni arbitrato si applicheranno le norme regolamentari in vigore al momento della nomina dell’arbitro.

Art.2 – Nomina dell’arbitro

• Le parti che intendano chiedere la nomina di un arbitro agli organi dell’Associazione Avvocati di Ciriè e Valli di Lanzo o, in loro vece i rispettivi difensori, dovranno rivolgere richiesta in forma scritta indirizzandola all’Associazione medesima o personalmente al Presidente o al Segretario in carica. La richiesta di nomina può essere effettuata tramite consegna di atto sottoscritto dalla parte e\o dal suo difensore o tramite posta elettronica certificata.

• La domanda dovrà contenere:

• sintetica descrizione della controversia,

• generalità delle parti e – se già nominati – dei rispettivi difensori,

• copia del compromesso o della clausola compromissoria,

• indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata che costituirà il domicilio per le comunicazioni con l’Associazione e con l’Arbitro.

• Indicazione del valore della controversia

• Entro il termine di 7 giorni successivi alla ricezione della domanda il Presidente o in sua vece Il Vicepresidente o il Segretario dell’Associazione comunicheranno a mezzo posta elettronica certificata il nominativo dell’arbitro nominato alle parti richiedenti ed all’arbitro medesimo. Sarà onere della parte richiedente comunicare alle altre parti l’avvenuta nomina entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione. Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo di raccomandata a.r., oppure con le forme previste per le notificazioni degli atti in materia civile e stragiudiziale o a mezzo di p.e.c. purchè, in tale ultimo caso, l’indirizzo del destinatario risulti da elenchi pubblici o dalla convenzione di arbitrato.

• Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra la parte convenuta o in sua vece il suo difensore, deve inviare a mezzo p.e.c. all’arbitro ed alla parte attrice comunicazione contenente:

• Le proprie generalità complete e quelle del difensore eventualmente nominato

• L’indirizzo di p.e.c. al quale intende ricevere le comunicazioni di cui al procedimento

• La dichiarazione della presenza di eventuali ragioni di opposizione allo svolgimento del procedimento arbitrale.

• L’eventuale dichiarazione di voler presentare domande riconvenzionali nel corso del procedimento e la loro descrizione.

• La dichiarazione di valore delle eventuali domande riconvenzionali di cui sopra.

• Ove le parti presentino congiuntamente l’istanza di nomina dell’arbitro esse potranno indicare il nominativo di un arbitro tra quelli presenti nell’elenco degli arbitri convenzionati con ’Associazione. Tale indicazione non sarà comunque vincolante.

Art.3 – L’arbitro

• Possono svolgere funzioni di arbitro ai sensi del presente regolamento gli Avvocati e i Praticanti Avvocati iscritti negli Ordini professionali di Torino e di Ivrea, altri Professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del Lavoro, Medici e Chirurghi, Odontoiatri, ecc) iscritti ai relativi Albi professionali aventi studio, residenza, domicilio nei circondari del Tribunale di Torino o Ivrea.

• Possono essere nominati arbitri i membri dell’Associazione Avvocati di Ciriè e Valli di Lanzo nonché coloro che, avendone i requisiti e avendo fatto domanda di iscrizione nell’Elenco degli Arbitri tenuto dall’Associazione, siano stati ritenuti idonei con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

• L’Elenco degli Arbitri viene pubblicato mediante piattaforma informatica con inserimento nel sito internet dell’Associazione.

• Ciascuna parte può presentare al Presidente dell’Associazione istanza motivata di ricusazione di arbitro entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta.

• Sull’istanza di ricusazione decide il Direttivo dell’Associazione, sentito l'arbitro ricusato.

• Nei casi di rinuncia di un arbitro all’incarico, di accoglimento di una domanda di ricusazione o di mancata accettazione da parte di un arbitro dell’incarico entro i termini prescritti e in ogni caso in cui l’arbitro venisse a mancare per qualsiasi motivo, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dal Direttivo dell’Associazione che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell’arbitro. Gli atti compiuti dalle parti e dall’arbitro saranno utilizzabili nell’ulteriore corso del procedimento.

Art.4 – Spese del procedimento e onorari dell’arbitro

• Le spese del procedimento comprendono: a) il rimborso spese eventualmente spettante all’Associazione per la procedura di nomina dell’arbitro nella misura determinata preventivamente dalla stessa e pubblicata sul sito web; b) gli onorari dell'organo arbitrale; c) le eventuali spese debitamente documentate dagli arbitri; d) l'onorario e le spese dell'eventuale consulente tecnico d'ufficio.

• L’attore è tenuto a versare all’arbitro al momento dell’accettazione un acconto sulle competenze ad esso spettanti pari all’80% della tariffa per la fase di trattazione dello scaglione di valore relativo alla domanda.

• Il convenuto, ove proponga domanda riconvenzionale è tenuto a versare all’arbitro al momento dell’accettazione un acconto sulle competenze ad esso spettanti pari all’80% della tariffa per la fase di trattazione dello scaglione di valore relativo alla domanda riconvenzionale stessa.

• Ove la domanda sia presentata congiuntamente ciascuna parte dovrà versare la metà dell’acconto.

• In caso di mancato pagamento dell’acconto l’arbitro può sospendere il procedimento, o il deposito del lodo, anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente: in tal caso i termini riprenderanno a decorrere non appena venga effettuato il pagamento mancante.

• Decorsi sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Camera Arbitrale può dichiarare l’estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente. La somma dovuta per l’acconto dovrà essere comunque versata a titolo di corrispettivo perl’attività svolta.

II – Il procedimento

Art.5 – Inizio e Sede dei procedimenti

• Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine a disposizione del convenuto per effettuare la comunicazione del proprio indirizzo di p.e.c. e delle altre informazioni previste dal presente regolamento, l’arbitro comunicherà alle parti mediante p.e.c. la propria accettazione, la fissazione della prima udienza ed il termine per l’invio delle memorie introduttive.

• La sede dei procedimenti è fissata all’interno dei Circondari dei Tribunali di Torino e Ivrea presso lo studio professionale dell’Arbitro o in altro luogo da questi indicato.

Art.6 – I termini

• Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo.

• Se non diversamente specificato dalla legge, dal presente regolamento o dall’arbitro, i termini si intendono ordinatori.

• I termini sono sospesi nel periodo dal 1º agosto al 15 settembre.

Art.7 – Deposito e scambio di atti e documenti

• Il deposito di atti e documenti avverrà mediante deposito di un originale presso la sede dell’arbitrato o mediante invio degli stessi in formato digitale all’indirizzo pec dell’arbitro.

• Lo scambio degli atti avverrà mediante deposito di una copia per ciascuna parte presso la sede dell’arbitrato o mediante invio della stessa in formato digitale a mezzo p.e.c. all’indirizzo dell’arbitro ed a quello indicato da ciascuna parte.

• E’ obbligatorio per le parti l’indicazione di un indirizzo pec in mancanza di tale indicazione varrà anche per lo scambio l’indirizzo pec dell’arbitro.

Art.8 – Provvedimenti dell’arbitro

• Tutti i provvedimenti dell’arbitro sono adottati in forma scritta. Si intende equivalente allaforma scritta l’inserimento del provvedimento all’interno di un messaggio di p.e.c. inviato dall’arbitro.

• I provvedimenti adottati in udienza sono inseriti nel processo verbale e si intendono conosciuti dalle parti nel momento della loro verbalizzazione.

• Tutti i provvedimenti emessi per l’istruttoria e comunque prima del lodo sono revocabili dall’arbitro, anche d’ufficio.

• I provvedimenti adottati fuori udienza vengono comunicati alle parti a mezzo p.e.c. e si intendono conosciuti dalle parti nel momento di consegna alle rispettive caselle di p.e.c.

• L’organo arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

Art. 9 – Svolgimento delle udienze.

• Con la dichiarazione di accettazione della nomina l’arbitro fissa il luogo, la data e l’ora dello svolgimento della prima udienza avanti a sé e fissa i termini per il deposito degli atti introduttivi.

• Alla prima udienza, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, si dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell’organo arbitrale anche ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo. Le parti provvedono al deposito di copia cartacea della memoria introduttiva e dell’atto di nomina dei rispettivi difensori, che vengono allegati al verbale, e dei documenti indicati nelle memorie introduttive.

• Alla prima udienza l’arbitro invita le parti a precisare a verbale le eventuali modifiche delle rispettive domande, eccezioni istanze e difese che intendono proporre ovvero assegna termini per il deposito e lo scambio di memorie che le contengano.

• Alla prima udienza l’arbitro può invitare le parti a produrre e depositare i documenti eventualmente non indicati in precedenza di cui intendono avvalersi, nonché ad indicare gli altri mezzi di prova di cui intendono avvalersi. L’arbitro può altresì assegnare termini per lo svolgimento di tali attività dopo l’udienza.

• Entro la conclusione della prima udienza le parti possono accordarsi su norme che regolino la procedura integrando il presente regolamento.

• Le eventuali successive udienze, salvo diversa indicazione dell’arbitro saranno tenute nello stesso luogo.

• Entro 15 giorni dallo svolgimento della prima udienza ovvero dalla scadenza dell’ultimo termine assegnato alle parti per lo svolgimento delle attività di cui sopra, l’arbitro comunicherà alle parti i propri provvedimento sulla prosecuzione della procedura.

• Ove ritenga la causa matura per la decisione l’arbitro dichiara chiusa la fase istruttoria assegna alle parti termini per il deposito e lo scambio di memorie conclusive e repliche, salvo che ritenga di disporre la discussione orale della causa. Se lo ritiene opportuno l’arbitro indica le questioni di maggiore rilevanza sulle quali invita le parti a prendere posizione e le questioni rilevabili d’ufficio non segnalate dalle parti nei propri atti.

• In caso contrario l’arbitro si pronuncia sulle istanze istruttorie e indica la data della successiva udienza o di più udienze precisando le attività che verranno in esse svolte.

• L’organo arbitrale procede all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio, nei casi previsti dalla legge, che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione.

• Chiusa l'istruttoria, l’organo arbitrale invita le parti a presentare eventuali memorie e repliche e può fissare, anche in luogo della trattazione scritta, un'udienza per la discussione orale.

• In qualsiasi momento fino al deposito del lodo l’arbitro può fissare udienza per la comparizione personale delle parti, l’interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione. La mancata comparizione della parte è valutata secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Art.10 – Memorie introduttive e successive

• Entro il termine fissato dall’arbitro l’attore deposita e scambia memoria introduttiva contenente:

• Le domande che intende sottoporre all’arbitro;

• L’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulla quale intende fondare tali domande

• L’indicazione dei documenti e di ogni altro mezzo di prova che intende offrire a sostegno della propria domanda

• L’indicazione della procura conferita al difensore

• Entro il termine fissato dall’arbitro la parte convenuta deposita e scambia memoria introduttiva contente:

• Le domande che intende sottoporre all’arbitro, comprese eventuali domande riconvenzionali con indicazione del loro valore;

• L’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulla quale intende fondare tali domande

• L’indicazione dei documenti e di ogni altro mezzo di prova che intende offrire a sostegno della propria domanda

• L’indicazione della procura conferita al difensore

• In mancanza di indicazione dei suddetti termini da parte dell’arbitro essi si intendono fissati 10 giorni liberi prima dell’udienza per l’attore e 5 giorni liberi prima dell’udienza per il convenuto.

• Se richiesto dalle parti l’Arbitro può autorizzare il deposito di ulteriori memorie istruttorie nel corso del procedimento.

• In ogni caso al termine dell’istruttoria l’arbitro fissa un termine a tutte le parti per il deposito di memorie conclusive.

Art.11 – Il Lodo

• L’organo arbitrale deve depositare il lodo presso la Sede dell’arbitrato entro sei mesi dalla data della prima udienza. Il termine può essere prorogato dall’arbitro su accordo delle parti oppure dal Presidente dell’Associazione sul domanda motivata dell’Arbitro, concorrendo gravi motivi e in ogni caso per non più di ulteriori sei mesi.

• L’organo arbitrale decide secondo diritto, salvo che le parti l’abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità.

• Il lodo è redatto in forma scritta, in tanti originali quante sono le parti del procedimento, datato e sottoscritto dall’arbitro. Il deposito del lodo viene comunicato alle parti a mezzo p.e.c. alla quale viene allegato il contenuto del lodo stesso. In mancanza di diversa indicazione il deposito si intende contestuale all’invio della p.e.c. Dopo la comunicazione è onere delle parti ritirare il proprio originale presso la sede dell’arbitrato. La comunicazione suddetta viene altresì inviata all’Associazione al fine della costituzione di un archivio consultabile dei precedenti giurisprudenziali.

• L’organo arbitrale liquida gli onorari ai difensori e ai consulenti tecnici con equo apprezzamento,sulla base della tariffa professionale ed in base alle note spese prodotte.

• La liquidazione finale delle spese del procedimento e degli onorari dell’arbitro è disposta dall’Associazione (in persona del suo Presidente o del suo Segretario) secondo il Tariffario vigente prima del deposito del lodo, su richiesta dell’arbitro. Detta liquidazione può essere richiesta prima del deposito del lodo. Il provvedimento di liquidazione è comunicato all’organo arbitrale ed alle parti a mezzo p.e.c. e, se antecedente, è menzionato nel lodo.

• Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l’organo arbitrale indica nel lodo a quale delle parti incomba l'onere del pagamento delle spese e degli onorari o in quale proporzione esso debba essere ripartito tra le parti.

• Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia o rinuncino al procedimento, l’Associazione (in persona del suo Presidente o del suo Segretario) liquida le spese del procedimento in ragione dell’attività svolta.

Art.12 – Rinvio

• Le norme inderogabili di legge in caso di contrasto prevalgono sulle norme del presente regolamento che siano eventualmente con esse in contrasto, salva l’applicazione delle altrenorme dello stesso.

• Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge ovvero le norme procedurali su cui le parti si siano accordate entro la prima udienza del procedimento arbitrale.

Camera arbitrale

 

L'Associazione ha promosso e messo a disposizione dei cittadini una Camera Arbitrale, volta a favorire l'accesso ad una giustizia di prossimità che assicuri competenza, vicinanza al territorio, e costi ragionevoli. L'iniziativa appare  particolarmente dopo la soppressione della sede distaccata di Ciriè del Tribunale di Torino e l'accorpamento del relativo territorio al circondario del Tribunale di Ivrea.

E' possibile reperire il Regolamento della Camera Arbitrale nella sezione "Altre iniziative"

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